04/12/2011

Il contratto a tempo determinato e il diritto di precedenza

Il contratto di lavoro a tempo determinato ha subito una costante evoluzione nell’ordinamento giuridico italiano. Il codice civile del 1865 prevedeva addirittura un divieto di stipulazione dei contratti senza l’apposizione di un termine, la ragione del legislatore del tempo d’altronde incontrava esigenze estremamente diverse da quelle di oggi.


Nel codice civile del’42, per la stipulazione del contratto a tempo determinato, venivano richieste due condizioni, la forma scritta e la sussistenza di una delle ipotesi previste dalla legge.

L’evoluzione legislativa in materia è stata spinta dagli input della Comunità europea, che hanno portato all’adozione del D.Lgs 368 del 2001 in attuazione della direttiva 9/70/CE.
Con l’obiettivo di arginare l’abuso dei contratti a tempo determinato è stata approvata nel 2007 la legge 247 che ha sancito il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato.

Principio ribadito anche dalla Corte di Cassazione, secondo la quale il termine (la scadenza) costituisce una deroga e non la regola.

La nuova disposizione indica nelle ragioni di carattere tecnico, produttivo organizzativo o sostitutivo riferibili anche all’ordinaria attività del datore di lavoro i requisiti necessari per l’adozione del contratto.

Sancisce un esplicito divieto di adozione del contratto a termine per la sostituzione di lavoratori in sciopero,o nelle unità produttive nelle quali si sia proceduto a licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti o si sia operato una sospensione dei rapporti di lavoro, e infine quando le imprese non abbiano effettuato una valutazione dei rischi correlati alla sicurezza sul lavoro.

Sono previsti ulteriori limiti quantitativi regolati dai contratti collettivi, ed un limite di successione dei contratti a termine. Su quest’ultimo aspetto la legge 247/2007 stabilisce una durata massima di 36 mesi, dopo i quali non è possibile da parte del datore di lavoro rinnovare il contratto.

Il diritto di precedenza riguarda i lavoratori che siano stati assunti con contratti a tempo determinato e il diritto di essere preferiti ad altri lavoratori nel caso in cui il datore proceda a nuove assunzioni.

Il diritto viene riconosciuto per 1 anno e per tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato superiori a 6 mesi, ai lavoratori stagioni. Le nuove assunzioni devono però riguardare contratti a tempo indeterminato effettuati dal datore nei successivi 12 mesi.

Per far valere il diritto di precedenza occorre che il lavoratore lo comunichi al datore entro 6 mesi dalla scadenza del contratto (3 per i stagionali)

Il diritto di precedenza è disciplinato dall’art 5 comma 4quater dell’art 5 del D.Lgs 368/2001):

4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

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