27/08/2011

Esercito concorso 10.800 VFP1 volontari in ferma prefissata 2012

Bando di reclutamento, per il 2012, di 10.800 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito (GU n. 68 del 26-8-2011 )


IN QUESTO POST PUBBLICHIAMO UNO STRALCIO DEL BANDO DI CONCORSO PER UNA RAPIDA LETTURA. PER VISUALIZZARE IL TESTO INTEGRALE E SCARICARE LA DOMANDA DI CONCORSO SI RINVIA AL TESTO INTEGRALE DISPONIBILE SUL SITO ESERCITO.DIFESA.IT

1. Per il 2012 e' indetto il reclutamento nell'Esercito di 10.800 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1), ripartiti nei seguenti quattro blocchi di incorporamento:

a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2012, 3.200 posti.

La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 7 settembre al 21 ottobre 2011, per i nati dal 21 ottobre 1986 al 21 ottobre 1993, estremi compresi;

b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno 2012, 2.700 posti.

La domanda di partecipazionepuo' essere presentata dal 24 ottobre 2011 al 20 gennaio 2012, per i nati dal 20 gennaio 1987 al 20 gennaio 1994, estremi compresi;

c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2012, 2.700 posti.

La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 23 gennaio al 6 aprile 2012, per i nati dal 6 aprile 1987 al 6 aprile 1994, estremi compresi;

d) 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2012, 2.200 posti.

La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 9 aprile al 27 luglio 2012, per i nati dal 27 luglio 1987 al 27 luglio 1994, estremi compresi.

Aggiornamento: Il numero dei posti è stato diminuito con decreto pubblicato in GU del 06/12/2011


2. Il 10% dei posti disponibili di ciascun blocco e' riservato alle categorie previste nell'art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente bando. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei dello stesso blocco.

3. Le domande, con indicata la preferenza all'arruolamento per uno specifico blocco, inviate a mezzo posta, secondo le modalita' specificate nel successivo art. 3, entro i termini previsti ma pervenute dieci giorni oltre il termine di scadenza stabilito per ciascun blocco, saranno ritenute valide per l'arruolamento al blocco successivo. Si fa eccezione per il 4° blocco, per il quale le domande inviate a mezzo posta entro i termini previsti ma pervenute venti giorni oltre il prescritto termine di presentazione saranno considerate irricevibili.

4. E' ammessa la presentazione di domande di reclutamento per piu' blocchi, purche' non immediatamente successivi e nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.

5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta' di revocare il presente bando di reclutamento, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante annuncio che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.


Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) avere compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di eta';

d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita' psico-fisica;

f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). L'ammissione dei candidati che hanno conseguito un titolo di studio all'estero e' subordinata all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale a loro scelta, che dovra' essere prodotta all'atto della presentazione della domanda, con riportato il giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto e ottimo);

g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; h) aver tenuto condotta incensurabile;

i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

j) idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di VFP 1;

k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

l) statura non inferiore a m 1,65, se candidati di sesso maschile, e statura non inferiore a m 1,61, se candidate di sesso femminile;

m) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.

2. Tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta', fino alla data di effettiva incorporazione, pena l'esclusione dal reclutamento.


Art. 3 Domanda di partecipazione

1. Per ciascun blocco la domanda di partecipazione al reclutamento deve essere, a pena di irricevibilita', redatta utilizzando il modello riportato in allegato A, compilato in ogni sua parte osservandone le apposite istruzioni e firmata in originale per esteso dal candidato.

La firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non deve essere autenticata. Ai soli fini della compilazione della domanda, puo' essere utilizzata anche la procedura on-line disponibile sui siti web www.esercito.difesa.it. e www.difesa.it.

2. La domanda deve essere consegnata direttamente ad uno dei Centri documentali indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente bando, il quale provvede a rilasciare ricevuta dell'avvenuta presentazione, ovvero inviata ad uno degli stessi Centri, a mezzo raccomandata, entro i termini di scadenza di presentazione fissati per ciascun blocco. A tal fine fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.

Le domande possono essere presentate anche presso eventuali Nuclei di ricezione predisposti in occasione di attivita' promozionali della Forza armata. In tal caso deve essere rilasciata all'interessato la ricevuta dell'avvenuta consegna della domanda, fatta riserva di acquisizione e accoglimento della stessa da parte del Centro documentale competente. Nella ricevuta deve essere specificato che eventuali integrazioni dovranno pervenire presso il predetto Centro entro la data di scadenza fissata per la presentazione della domanda di ciascun blocco, pena l'esclusione dal reclutamento o la mancata valutazione degli eventuali titoli di merito non dichiarati e/o documentati. Le domande acquisite (con annessa ricevuta) saranno inviate al Centro documentale indicato dai candidati sul modello di domanda.

3. Coloro che risiedono o si trovano per motivi diversi all'estero possono presentare la domanda, entro i termini stabiliti, all'Autorita' diplomatica o consolare che ne curera' l'inoltro al Centro documentale di Roma con la massima sollecitudine. In tali casi per la data di presentazione fa fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita' diplomatica o consolare

Esclusioni

1. Non sono prese in considerazione e comportano, pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande:

a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di partecipazione;
b) non redatte utilizzando il modello riportato nell'allegato A ovvero disponibile on-line;
c) prive della copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validita', rilasciato da amministrazioni dello Stato e munito di fotografia;
d) non consegnate secondo le modalita' indicate nell'art. 3, commi 2 e 3;
e) non spedite a mezzo raccomandata;
f) non firmate in originale e in forma autografa dal candidato;
g) redatte e firmate a matita o con penne ad inchiostro cancellabile;
h) contenenti correzioni e/o abrasioni;
i) prive dell'originale o di copia autenticata del certificato medico attestante l'idoneita' all'attivita' agonistica sportiva in corso di validita';
j) contenenti dichiarazioni non veritiere in relazione al giudizio conseguito con il diploma di istruzione secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza.

2. I Centri documentali sono delegati dalla DGPM:
a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, nei limiti specificati dall'art. 4, lettera b) e ad effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) ed i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonche' quelle concernenti il comma 1, lettera j) del presente articolo;

b) ad accertare il possesso del certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, escludendo dalla procedura di reclutamento i candidati che ne risultano privi o che non hanno presentato il previsto certificato o che lo hanno presentato in copia non autenticata;

c) a non ammettere le domande di candidati gia' esclusi dalla DGPM da precedenti blocchi del presente bando di reclutamento. Gli stessi Centri provvedono alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione/mancata ammissione.

3. Le commissioni di cui al successivo art. 6, comma 1, lettera b), provvederanno ad escludere i candidati giudicati: inidonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali; positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

4. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della DGPM, anche se gia' incorporati. In quest'ultimo caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto.

5. Se l'esclusione deriva da dichiarazioni non veritiere, l'interessato sara' segnalato, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Procura della Repubblica competente per territorio e non potra' presentare domanda di partecipazione per i successivi blocchi.

6. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP 1, se in possesso dei requisiti, possono presentare domanda per il presente bando.

7. Il candidato nei cui confronti e' adottato il provvedimento di esclusione potra' avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione

Art. 7 Selezione dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito

1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito sulla base del giudizio conseguito nel diploma di istruzione secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi:

a) ottimo: punti 4;
b) distinto: punti 3;
c) buono: punti 2;
d) sufficiente: 1 punto.

Nel caso di voto espresso in decimi: al giudizio di ottimo corrisponde il voto di 10/10 ovvero di 9/10; al giudizio di distinto corrisponde il voto di 8/10; al giudizio di buono corrisponde il voto di 7/10; al giudizio di sufficiente corrisponde il voto di 6/10.

2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito saranno tratti dalla predetta graduatoria entro i seguenti numeri massimi di collocazione utile: 1° blocco: 20.000; 2° blocco: 20.000; 3° blocco: 20.000; 4° blocco: 20.000.

3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

4. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al candidato piu' giovane d'eta'. 5. Per ogni blocco, la graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito sara' pubblicata sul sito www.persomil.difesa.it.


Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria

1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la graduatoria di merito dei candidati utilmente collocati nella graduatoria prevista dall'art. 7, provvedendo a sommare il precedente punteggio con quello dei seguenti titoli di merito:

a) titoli previsti dall'art. 8, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2004:

1) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2;
2) patente di guida civile B o superiore: punti 1;
3) porto d'armi: punti 1;
b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento:
1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 7;
2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1), lettera b): punti 6;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2), lettera b): punti 5;
4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), lettera b): punti 4;
5) diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4), lettera b): punti 3;
6) attestato di formazione professionale rilasciato da enti statali o regionali legalmente riconosciuti, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5), lettera b): punti 1;
7) maestro di sci: punti 4;
8) guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 7): punti 4;
9) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 7) e 8): punti 2,5;
10) istruttore o aiuto istruttore del Club alpino italiano: punti 2;
11) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio o di nuoto per salvamento, rilasciato da enti riconosciuti dall'Amministrazione della difesa: punti 1,5;
12) patente nautica: punti 1;
13) brevetto di equitazione per sport olimpici rilasciato dalla Federazione italiana sport equestri: punti 1;
14) aver svolto per almeno 10 mesi il servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 1;
15) corsi di abilitazione basic life support (BLS) e basic life support - defibrillation (BLSD), non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 11): punti 0,5.

2. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

3. In caso di ulteriore parita', sara' data preferenza al candidato piu' giovane d'eta'.

4. I candidati idonei ma non risultati vincitori per un blocco, per i quali e' stata operata la procedura del trasporto delle domande ai sensi dell'art. 3, comma 9, saranno inseriti nella graduatoria di merito del blocco in valutazione con il punteggio gia' conseguito in quello di provenienza, salvo ulteriore punteggio attribuito con l'integrazione di eventuali titoli di cui al successivo comma 5.

5. E' data facolta', esclusivamente ai candidati di cui al precedente comma 4, di integrare eventuali titoli di merito in possesso attraverso il modello contenuto nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando, da far pervenire non oltre dieci giorni il termine di scadenza stabilito per ciascun blocco allo stesso Centro documentale presso cui e' stata presentata la domanda, con le modalita' indicate nell'art. 3. L'integrazione delle domande consegnate presso i Nuclei di ricezione deve essere presentata con le stesse modalita' al Centro documentale indicato dal candidato.

6. Per ogni blocco, la graduatoria di merito dei candidati da ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici e attitudinali sara' pubblicata sul sito www.persomil.difesa.it.


Accertamenti psico-fisici e attitudinali

1. I Centri documentali sono delegati dalla DGPM a convocare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso i Centri di selezione i candidati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla graduatoria di cui al precedente art. 8 entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 8.000; per il 2° blocco: 7.000; per il 3° blocco: 7.000; per il 4° blocco: 7.000. I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla lettera di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari.

2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli arruolandi di cui al precedente comma 1, su richiesta dello Stato maggiore dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di candidati, compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 8, presso i Centri di selezione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale, fino al raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco.

3. I candidati devono presentarsi, pena l'esclusione dal reclutamento, agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con:

a) un documento di identita' in corso di validita' munito di fotografia, rilasciato da amministrazioni dello Stato;

b) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura pubblica o privata accreditata col servizio sanitario nazionale in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita, ad eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno, dei seguenti esami:

emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubina totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
attestazione del gruppo sanguigno;

c) certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti, rilasciato dal medico di fiducia in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita e redatto in modo conforme all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando;

d) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura pubblica o privata accreditata col servizio sanitario nazionale in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, dell'analisi completa delle urine con esame del sedimento;

e) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura pubblica o privata accreditata col servizio sanitario nazionale in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, dell'esame dei markers dell'epatite B e C. Copia del referto dei markers dell'epatite B dovra' essere conservata dal candidato per la successiva consegna, se arruolato, all'ente di incorporazione;

f) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, attestante l'esito del test di accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;

g) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica o privata accreditata col servizio sanitario nazionale in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita;

originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica o privata accreditata col servizio sanitario nazionale in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti la visita. I candidati, se ne sono in possesso, potranno produrre anche eventuali esami radiografici del torace.

4. Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, presa visione della documentazione sanitaria elencata al precedente comma, oltre a sottoporre il candidato ad una visita medica generale preliminare, comprensiva della rilevazione dei dati antropometrici, disporranno l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:

a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorino;
d) valutazione della personalita' previa somministrazione di appositi test, colloquio psicologico e, se necessaria, eventuale visita psichiatrica;
e) analisi delle urine, completa di drug test;
f) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool e dell'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

g) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico legale del concorrente, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.

In sede di visita medico generale le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).

5. Al termine degli accertamenti sanitari potranno accedere a quelli attitudinali i candidati riconosciuti esenti:

a) dalle imperfezioni/infermita' di cui decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ed alle vigenti direttive tecniche emanate della Direzione generale della sanita' militare; b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento del servizio quale VFP 1;

c) da patologie per le quali e' prevista l'attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario della Direzione generale della sanita' militare.

Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti, adotteranno il giudizio di inidoneita' nei confronti del candidato riscontrato affetto dalle citate imperfezioni/infermita'/patologie durante la visita preliminare o a seguito di uno degli accertamenti di cui al precedente comma 4 comunicando le motivazioni allo stesso e sottoponendogli alla firma apposito foglio di notifica del provvedimento.

Per tutti i casi di temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare o di temporanea inidoneita', le commissioni disporranno l'esclusione dal reclutamento.

6. I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno sottoposti alla verifica del possesso delle capacita' attitudinali, come da direttive tecniche vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti per il VFP 1. Il giudizio derivante dalla suddetta verifica e' definitivo.

7. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le commissioni formuleranno un giudizio di idoneita' con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva della Direzione generale della sanita' militare, precedentemente richiamata, ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione dal reclutamento. Il giudizio sara' comunicato, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, al candidato, sottoponendogli alla firma apposito foglio di notifica.

8. Il candidato escluso potra' avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

9. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti psico-fisici, inoltre, e' data facolta' all'interessato di avanzare, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, motivata e documentata istanza di riesame, debitamente firmata e corredata della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica o privata accreditata col servizio sanitario nazionale, attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, che dovra' essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 3ª Divisione - 1ª Sezione reclutamento VFP 1 - Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma.

Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale e per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze non firmate o carenti della predetta certificazione sanitaria saranno considerate irricevibili.

10. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso atto delle certificazioni presentate, se sussistono le condizioni, interessa le commissioni mediche di appello competenti che provvederanno a convocare il ricorrente al fine di sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici. Il giudizio riportato in quest'ultima indagine e' definitivo. Nel caso di confermata inidoneita' il ricorrente sara' escluso dal reclutamento. In caso di idoneita' l'interessato verra' inviato dalla stessa commissione medica presso il Centro di selezione che lo aveva dichiarato inidoneo, per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali. I candidati, riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria del blocco di provenienza, saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la decorrenza giuridica.

11. I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di un anno ad una selezione psico-fisica e attitudinale prevista nel corso di una procedura di reclutamento quale VFP 1 alla data di convocazione per gli accertamenti sanitari devono, previa esibizione del modulo di notifica di idoneita' comprensivo del profilo precedentemente assegnato, essere sottoposti ai seguenti accertamenti:

a) verifica dell'abuso di alcool e dell'uso di sostanze stupefacenti (quest'ultimo mediante drug test);
b) test di valutazione psichiatrica con eventuale visita richiesta dallo psicologo;
c) visita medica generale conclusiva.
All'atto della visita medica generale devono comunque essere prodotti i referti degli esami ematochimici previsti per tutti i candidati, fatta eccezione per coloro gia' sottoposti all'iter selettivo entro i sei mesi dalla data della nuova visita

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Commenti

Non e' possibile che le persone con altezza inferiore a 1.65 non possono accedere al concorso, dove sono le pari opportunita'!!!! grazie.

Scritto da: rosaria | 05/11/2011

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Rosaria massimo rispetto per la tua persona fisica ma l esercito non è un ufficio comunale insomma non è un lavoro come tutti gli altri,ti arruoli perché sai che sarai impiegato come operatore in zone a rischio e si predilige chi è di statura media perché fisicamente più abile

Scritto da: Alejandro | 06/12/2011

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la domanda x arruolarmi

Scritto da: gabriele-Schinco | 07/04/2012

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voglio arruolarmi

Scritto da: gabriele-Schinco | 07/04/2012

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